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5 per mille
Di’Andrea Tognetti’(del’11/06/2008’@’15:26:09, in’Comunicazioni, linkato’253’volte)


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IMPORTANTISSIMO


Riportiamo di seguito gli estremi per devolvere il 5 per mille alla nostra societ sportiva, in fase di dichiarazione dei redditi, modello 730 o unico che sia.
Non si tratta di nessun costo aggiuntivo per il contribuente.

Si ringrazia sin dora chi avr il buon cuore di farlo

A. S. D. TRE TORRI MONTEROSSO TERRICCIOLA
56030 TERRICCIOLA (PI)
P.iva
C.F.

Affiliata:
C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio,
Lega Nazionale Dilettanti COMITATO TOSCANA

e-mail:





26 ottobre 2007
AI Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.
1098 /CT/MC/sc
LORO SEDI



CIRCOLARE Nų9





Oggetto: 5 per mille Associazioni sportive dilettantistiche

Si riporta di seguito il testo della Circolare n. 57/E del 25 ottobre 2007 dellAgenzia delle Entrate concernente chiarimenti e disposizioni operative in merito ai commi 1234-1237 della L. 27/12/2006, n. 296: destinazione della quota del 5 per mille dellIRPEF.

Associazioni sportive dilettantistiche
Per quanto riguarda tali associazioni, disciplinate dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e dallarticolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, si richiama quanto illustrato nella circolare n. 30/E del 22 maggio u.s., in ordine alla circostanza che liscrizione nel registro telematico tenuto dal CONI istituito a norma del DL 136 del 2004, come convertito nella legge 186 del 2004, ed in base alla delibera del medesimo Organismo n. 1288 dell11 novembre 2004 assume rilevanza unicamente ai fini sportivi e non determina il riconoscimento della personalit giuridica.

In ragione di tanto e nella considerazione che lart. 1, comma 1234, della legge 296 del 2006 fa riferimento alle associazioni riconosciute, si precisa che lunica forma di riconoscimento della personalit giuridica quella disciplinata dal DPR 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dellatto costitutivo).


Ne deriva, quale naturale conseguenza che qualsiasi altra forma di iscrizione in albi o registri tenuti da istituzioni pubbliche o private, che non costituiscono titolo per il riconoscimento della personalit giuridica, non d diritto allaccesso al beneficio in parola

Fin qui lassunto dellAgenzia delle Entrate.
Tuttavia, come stato sostenuto in passato da questa Lega, da ritenere che il termine riconosciute possa essere riferito a tutte le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalla federazioni sportive.

Infatti, oltre alle evidenti finalit altamente sociali perseguite dallo sport dilettantistico, va tenuto in considerazione che istituito presso il CONI lelenco nel quale devono essere iscritte le societ e le associazioni sportive dilettantistiche, iscrizione che costituisce conditio sine qua non per ottenere il riconoscimento del CONI.

Detto riconoscimento, come ha, peraltro, precisato la stessa Agenzia delle entrate con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, costituisce, tra laltro, condizione essenziale per la concessione alle associazioni sportive dilettantistiche delle agevolazioni fiscali recate dalla legge n. 398/1991 e dallart. 90 della legge n. 289/2002.

Nella precedente Circolare n. 30/E dellAgenzia delle entrate, venne, poi, precisato al punto 10, che lAgenzia stssa, prima delladozione del provvedimento di diniego, deve comunicare tempestivamente allente istante i motivi ostativi dellaccoglimento della sua domanda: In tal modo linteressato potr produrre-entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione- eventuali osservazioni e documentazione.

Il successivo provvedimento definitivo pu essere impugnato, ai sensi dellart. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, con ricorso alla Giustizia ordinaria.
Le motivazioni di un eventuale ricorso possono basarsi sulle argomentazioni che seguono che, bench‚ rigettate dallAgenzia delle Entrate, potrebbero trovare accoglimento presso i Giudici ordinari.

Premesso:
- che il diniego basato sullinosservanza del requisito del riconoscimento attributivo della personalit giuridica disciplinato dal DPR 7 dicembre 2000, n. 361;
- che, a tale riguardo, stato ritenuto non equipollente al riconoscimento giuridico il riconoscimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano mediante iscrizione dellassociazione nel registro telematico di cui allart. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito dalla legge n. 186/2004, trasmesso annualmente dal CONI allAgenzia delle Entrate per i riscontri di competenza, nella considerazione che tale registrazione richiesta ai soli fini sportivi, per il riconoscimento presso i terzi;

Considerato:
- che, peraltro, pur non assumendo alcun rilievo ai fini dei requisiti richiesti per partecipare al riparto del 5 per mille dellIRPEF, sono stati ritenuti dallAgenzia delle Entrate equipollenti al riconoscimento giuridico:
a) lanagrafe delle ONLUS, tenuta dalla medesima Agenzia delle Entrate ai sensi del d.lgs.4 dicembre 1997, n. 460, istituito ai soli fini fiscali;
b) i registri regionali di cui alla legge n. 266/1991, istituiti per le associazioni di volontariato, ai fini fiscali e per beneficiare di particolari convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
c) il registro nazionale previsto dalla legge n. 383/2000 in materia di associazioni di promozione sociale, istituito con finalit di valorizzazione dellassociazionismo;
- che il registro tenuto dal CONI, trasmesso ai sensi di legge, annualmente allAgenzia delle Entrate, per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni sportive dilettantistiche, assolve alle stesse funzioni del registro regionale per le associazioni di volontariato, dellanagrafe delle ONLUS tenuta dallagenzia medesima e dal registro nazionale previsto per le associazioni di promozione sociale e che, in aggiunta ai fini fiscali, rende certificazione della effettiva attivit sportiva svolta dalle ripetute associazioni sportive dilettantistiche;
- che appare del tutto ingiustificato, a parit di valenza sociale delle associazioni interessate, obbligare le sole associazioni sportive dilettantistiche allulteriore adempimento del riconoscimento della personalit giuridica, che, peraltro, nulla aggiunge alla meritevolezza di quelle associazioni ai fini della loro partecipazione al riparto del 5 per mille dellIRPEF.

Tanto premesso e considerato si chiede che, in riforma dellorientamento espresso dallAgenzia delle Entrate, venga ritenuta liscrizione nel Registro telematico del CONI, istituito per legge, requisito sufficiente per lammissione al beneficio in argomento, cos equiparando le associazioni sportive dilettantistiche a tutte le altre associazioni per le quali stata ritenuta sufficiente liscrizione in elenchi previsti a fini meramente fiscali onde evitare una evidente ingiustificata discriminazione e dannose disparit.


* * *

E proseguita, nel contempo, intensa lattivit della Lega Nazionale Dilettanti finalizzata al riconoscimento in parola e, grazie anche alla pressante opera di sensibilizzazione posta in essere da questa Lega nei confronti degli organismi politici competenti, nella seduta del 25 ottobre il Senato, in sede di approvazione del decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2008, ha approvato lemendamento proposto dal Sen. Fernando Rossi che prevede che vengano ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

La disposizione dovr ora essere approvata definitivamente dalla Camera.

Il riconoscimento da parte del Legislatore della giustezza della tesi finora portata avanti dalla Lega Nazionale Dilettanti, servir a rafforzare largomentazione che potr essere portata al vaglio del giudice ordinario da coloro che intenderanno contestare loperato dellAgenzia delle Entrate, specie nella considerazione che la norma stessa potrebbe non essere ritenuta soltanto innovativa e, quindi, con valenza per lanno 2008, ma potrebbe essere considerata interpretativa in quanto richiama lart. 1 del comma 237 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e larticolo 1, commi 1234 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Questa Lega.,comunque, continuer ad attivarsi per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei loro diritti.



IL SEGRETARIO GENERALE: Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE: Carlo Tavecchio